“Il Ministero della Salute ritiene equiparabili le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i cittadini avvalersi di tali prestazioni anche senza prescrizione medica. È pertanto possibile ammettere alla detrazione di cui all’art. 15, comma ,1 lett. c), del TUIR le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica.”
Le spese sostenute per diverse tipologie di prestazione psicologica sono dunque detraibili ai fini IRPEF come tutte le altre spese sanitarie.
Le prestazioni erogate dallo Psicologo possono essere suddivise in due gruppi:
- prestazioni psicologiche sanitarie, esenti IVA e volte al ripristino/mantenimento del benessere psicologico dell’individuo, detraibili ai fini IRPEF
- prestazioni psicologiche non sanitarie, soggette ad IVA, che possono per es. rientrare nell’ambito del potenziamento delle prestazioni, della consulenza aziendale o della formazione e non sono detraibili ai fini IRPEF.
La detraibilità delle spese psicologiche dipende dunque dallo scopo della prestazione, che determina la sua natura sanitaria o non sanitaria benché in entrambi i casi lo Psicologo utilizzi competenze tecniche specifiche acquisite nel corso della sua formazione universitaria e post-universitaria.
Di conseguenza le fatture relative alle prestazioni psicologiche esenti IVA sono fatture sanitarie a tutti gli effetti, e come tali sono detraibili al momento della dichiarazione dei redditi esattamente come le spese mediche ed odontoiatriche.
Non solo: se si dispone una polizza assicurativa che copre le spese sanitarie, le spese relative alle prestazioni psicologiche possono essere rimborsate dall’assicurazione, in una percentuale che varia in base ai termini della polizza, che può arrivare fino al rimborso totale della spesa sostenuta.